La revoca della patente di guida non è ammessa nel caso in cui, a seguito di sinistro stradale mortale e dunque omicidio stradale, non sia stata contestata l'aggravante prevista dall'Art. 589 bis c.p comma 2 e 3.
Il Giudice dovrà provvedere solo alla sanzione meno grave ovvero alla sospensione della patente anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.89/19.
